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IL PROGRAMMA / DIRITTO 07 DI 10

Diritto a vivere sicuri e ottenere giustizia

Proteggere le vittime, organizzare i processi e rendere effettiva e dignitosa la pena.

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COORDINAMENTO DEL PROGRAMMA

Un costo, un solo capitolo

Giustizia finanzia strutture penitenziarie, personale del proprio piano, percorsi per minori e vittime e prestazioni aggiuntive di sanità penitenziaria. I 300 milioni annui di questa sanità, pari a 900 milioni nella progressione quinquennale, sono contabilizzati soltanto qui: Cura non li ripete. Le eventuali risorse sanitarie condivise sono attribuite per ore e prestazioni effettive, ferme le competenze del servizio sanitario. Formazione penitenziaria e tecnologie giudiziarie restano specifiche, senza replicare i corsi e le piattaforme comuni.

Le dotazioni sono scenari lordi. Le quote già finanziate altrove devono essere escluse dall’impegno; eventuali economie non sono contabilizzate senza una verifica analitica. Gli obiettivi richiedono conferma della capacità del capitolo di sostenerli.

Costi, coperture e quadro complessivo ↗
PROGRAMMA • GIUSTIZIA • PROPOSTA 1.0

Diritto a vivere sicuri e ottenere giustizia

Protezione subito. Processi giusti. Pene eseguite.

Uno Stato credibile protegge chi subisce un reato, accerta le responsabilità in tempi ragionevoli e rende effettive le decisioni. La certezza della pena richiede esecuzione, controllo e prevenzione di nuovi reati. La sicurezza comprende anche la tutela degli innocenti e i diritti di chi è detenuto.

120 istituti10.000 posti13,5 miliardi €
Prima fase di riqualificazione propostaObiettivo: 4.000 recuperati e 6.000 nuoviScenario aggiuntivo 2027–2031, da finanziare
Obiettivi programmatici, non lavori già finanziati. I posti recuperati devono essere realmente indisponibili e tecnicamente ripristinabili; quelli nuovi devono essere aggiuntivi rispetto ai programmi esistenti. Il piano non promette di risolvere da solo tutto il sovraffollamento.

Il punto di partenza

Grafico con valori riportati nella didascalia adiacente.Garante dei detenuti del Lazio, elaborazioni su dati DAP al 30 settembre 2026: 66.063 presenze in Italia e affollamento effettivo nazionale 143%; Lazio 152%. Il denominatore considera i posti effettivamente disponibili, non la sola capienza regolamentare [1].

Cinque priorità: tutela delle vittime; esecuzione tempestiva; istituti sicuri e dignitosi; contrasto alla violenza giovanile; difesa delle persone aggredite entro regole chiare. Ogni misura ha un responsabile, un costo e indicatori pubblici.

La sicurezza si misura anche nei reati che non si ripetono.
Certezza della pena: dalla sentenza ai fatti
01 / ESECUZIONE E CONDIZIONALE

Certezza della pena: dalla sentenza ai fatti

La pena segue una condanna definitiva; la custodia cautelare ha presupposti e finalità diversi. L’articolo 27 della Costituzione impone responsabilità personale, presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva, umanità e finalità rieducativa [2]. Una misura alternativa o sostitutiva prevista dalla legge è una modalità sanzionatoria, non una cancellazione automatica della responsabilità.

Un fascicolo di esecuzione che non si perda

Collegare procure, tribunali di sorveglianza, DAP e uffici di esecuzione penale esterna (UEPE). Tracciare ricezione del titolo, provvedimenti, notifiche, termini e ritardi, con allarmi e responsabili identificati. Obiettivo organizzativo: presa in carico amministrativa entro 30 giorni dal titolo eseguibile, senza differire gli atti urgenti né comprimere i termini difensivi o le sospensioni di legge. Nessun ordine di carcerazione emesso automaticamente dall’AI.

Che cosa significa ridurre la condizionale

L’art. 163 c.p. prevede, in via ordinaria, una pena entro due anni per accedere alla sospensione; il periodo di sospensione è invece di cinque anni per i delitti e due per le contravvenzioni. Esistono soglie speciali per minori, giovani adulti e persone che hanno compiuto settant’anni, oltre alla particolare ipotesi annuale del quarto comma. Il beneficio richiede le condizioni degli articoli successivi: non è automatico [3]. Qui si valuta una riduzione della soglia di pena sospendibile, non del periodo di controllo.

OpzioneValutazione e consiglio
Soglia a 6 mesiSconsigliata come regola generale: coinvolge anche fatti non violenti e amplia il carico esecutivo senza dimostrare una riduzione dei reati.
Soglia a 1 annoIpotesi da valutare se si sceglie un restringimento. Prima occorrono dati sulle condanne interessate, sulle sostituzioni e sui posti e servizi necessari.
Soglia ordinaria a 2 anni con controllo effettivoLinea consigliata: motivazione individuale rigorosa, obblighi appropriati e verifica del loro adempimento; revisione mirata delle criticità invece di un taglio uniforme.

Gli obblighi devono essere disposti dal giudice secondo legge: riparazione compatibile con le possibilità economiche, percorsi pertinenti e attività utili nei casi consentiti. Non subordinare la libertà al solo patrimonio. Violazioni accertate: contraddittorio e decisione tempestiva sulle conseguenze, senza revoca algoritmica.

Se si sceglie la soglia annuale: coordinare artt. 163–168 c.p., pene sostitutive e art. 656 c.p.p.; preservare un regime specifico per minori e categorie speciali; rispettare l’irretroattività della disciplina più sfavorevole. Negare la condizionale non significa automaticamente ingresso in carcere.
Legittima difesa: proteggere chi è aggredito
02 / LA PROPOSTA SULL’ARTICOLO 52

Legittima difesa: proteggere chi è aggredito

La modifica in discussione

Proposta da sottoporre a valutazione legislativa: all’articolo 52, secondo comma, dopo le parole «sussiste sempre il rapporto di proporzione» inserire le parole «e l’attualità del pericolo». Per concordanza grammaticale, sostituire anche «sussiste» con «sussistono». L’incipit risultante sarebbe: «sussistono sempre il rapporto di proporzione e l’attualità del pericolo di cui al primo comma del presente articolo…».

L’effetto e il punto critico

Il testo vigente contiene una presunzione relativa al requisito della proporzione in determinate ipotesi domiciliari. Il comma 4 riguarda l’intrusione con violenza o minaccia di armi o altri mezzi di coazione fisica [4]. L’aggiunta proposta estenderebbe la presunzione all’attualità del pericolo: è una modifica sostanziale, non un semplice chiarimento.

La giurisprudenza ricostruita dal Massimario della Cassazione mantiene necessari il pericolo attuale e la necessità della reazione anche nel domicilio [5]. La lettera del Quirinale del 2019 richiama la necessità come fondamento costituzionale [6]. Una presunzione assoluta può coprire situazioni in cui il pericolo è già cessato e presenta seri rischi di incompatibilità con tutela della vita, ragionevolezza e obblighi convenzionali; non si può garantire che superi il controllo giudiziario [7].

Esempi da distinguere: intruso che minaccia concretamente le persone; intruso già immobilizzato; persona che si allontana senza minaccia residua. La sola presenza abusiva non rende equivalenti queste situazioni. Rimane inoltre il requisito della necessità: questa modifica non elimina ogni possibile accertamento penale.

La variante proposta

Schema di nuovo periodo, da coordinare con i commi 2–4 e con gli artt. 55 e 59 c.p.: «Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma, l’attualità del pericolo e la necessità della difesa sono valutate con riferimento alle circostanze concrete esistenti al momento della reazione e alle informazioni ragionevolmente disponibili all’aggredito. Non è necessario attendere che l’offesa si realizzi quando essa sia concretamente imminente. La mera intrusione, senza un pericolo concreto, non determina da sola la sussistenza dei predetti requisiti».

Questa variante esplicita una valutazione ex ante e l’imminenza concreta; in parte chiarisce criteri già presenti nell’interpretazione e non introduce un’immunità. Il pericolo cessato e la ritorsione restano esclusi. L’errore sulla situazione difensiva e il grave turbamento richiedono il coordinamento con le discipline già esistenti.

Proposte alternative, non cumulative e non diritto vigente. Raccomandazione: adottare la variante circoscritta, accompagnata da accertamenti rapidi e assistenza, anziché una presunzione assoluta di pericolo.
Minori: intervenire prima, proteggere davvero
03 / L’IPOTESI DEI DIECI ANNI

Minori: intervenire prima, proteggere davvero

Il termine tecnico è età dell’imputabilità. Nel sistema italiano il minore di quattordici anni non è imputabile; tra quattordici e diciotto anni occorre accertare la capacità di intendere e di volere e la pena è diminuita (artt. 97–98 c.p.) [8, 10]. Non imputabilità non equivale ad assenza di interventi di protezione o di misure consentite dalla legge.

Perché mantenere la soglia penale a quattordici anni

Servirebbe una riforma dell’intero sistema minorile: capacità, procedimento, difesa, sanzioni, strutture e servizi. Non basterebbe sostituire un numero nell’art. 97. La Convenzione ONU richiede una soglia minima, senza fissarne il numero; il Comitato sui diritti dell’infanzia raccomanda almeno quattordici anni e di non abbassare le soglie esistenti (Commento generale n. 24, paragrafi 21–22) [9]. Si tratta di un autorevole orientamento interpretativo, da distinguere dal testo del trattato.

La soglia a dieci anni presenta forti criticità educative e di proporzionalità, richiede verifica costituzionale e convenzionale e non può essere presentata come rimedio di efficacia dimostrata. Una maggiore esposizione al processo penale non sostituisce servizi capaci di intervenire quando compaiono i primi comportamenti violenti.

Risposta certa già prima dei quattordici anni

SituazioneRisposta proposta
Violenza o minacce graviProtezione immediata della vittima, raccolta delle evidenze e attivazione dell’autorità e dei servizi competenti; emergenze senza attese.
Bisogni del minoreValutazione multidisciplinare, ascolto, referente unico e progetto individuale entro 30 giorni nei casi non urgenti.
Scuola e famigliaSostegno educativo, frequenza e attività seguite; collaborazione con i genitori senza presumere una loro colpevolezza.
Pericolo persistenteMisure individuali previste dalla legge e controllate dal giudice. Eventuali collocamenti solo necessari, proporzionati, riesaminabili e con difesa.
Adulti che sfruttano minoriIndagini finanziarie e digitali, protezione del bambino e applicazione delle responsabilità e aggravanti pertinenti.

Percorsi dai dieci ai tredici anni come priorità operativa, senza escludere la protezione dei più piccoli. Nessuna detenzione mascherata in comunità, nessuna responsabilità penale automatica dei genitori e nessun registro pubblico di “bambini pericolosi”. La giustizia riparativa richiede partecipazione libera e tutela della vittima; non sostituisce le misure urgenti.

Intervenire presto. Fermare la violenza. Non perdere un bambino.
Carceri sicure per chi ci vive e ci lavora
04 / RIQUALIFICAZIONE E PERSONALE

Carceri sicure per chi ci vive e ci lavora

Una ricognizione nazionale deve distinguere capienza regolamentare, posti effettivamente utilizzabili e reparti chiusi. Pubblicare programmi, avanzamento e costi, proteggendo i dettagli operativi di sicurezza. DAP e Ministero della giustizia guidano il piano con strutture tecniche competenti; Regioni e aziende sanitarie presidiano la sanità penitenziaria.

Prima fase: 120 istituti e 10.000 posti utilizzabili in più

Interventi su acqua, servizi igienici, ventilazione, temperature, antincendio, accessibilità e manutenzione; sezioni adeguate per salute mentale e dipendenze, aule e laboratori. Obiettivo di progetto: 4.000 posti oggi inutilizzabili da recuperare e 6.000 nuovi, verificando domanda territoriale, personale e programmi già finanziati. Non sommare posti già conteggiati come disponibili o già finanziati da altri piani.

L’affollamento effettivo nazionale del 143% segnala un fabbisogno che questo obiettivo da solo non colma [1]. Le presenze cambiano nel tempo e i cantieri possono sottrarre temporaneamente posti: occorrono cronoprogrammi, trasferimenti compatibili con i legami familiari e gestione delle misure esterne secondo i requisiti di legge.

Edifici, organizzazione e salute

Personale formato, turni sostenibili, strumenti di comunicazione affidabili, contrasto a traffici illeciti e aggressioni. Valutazioni sanitarie all’ingresso, continuità delle cure e prevenzione del suicidio. L’osservazione e il contatto umano non si sostituiscono con telecamere o isolamento. Reclami accessibili, controlli indipendenti e tracciabilità degli interventi tutelano detenuti e operatori.

Piano individuale con istruzione, formazione e lavoro regolarmente remunerato, sicurezza e qualifiche spendibili. Riparazione e risarcimento nei limiti della legge e delle possibilità, senza lavoro gratuito generalizzato. Preparare documenti, alloggio e presa in carico sanitaria prima dell’uscita; misurare gli esiti a uno e tre anni senza attribuire causalità a confronti tra gruppi non equivalenti.

Sicurezza fisica e digitale

Reti separate per amministrazione, servizi e impianti critici; accessi nominativi, doppio controllo per operazioni sensibili, registri verificabili e copie di sicurezza isolate. Procedure manuali e alimentazione di emergenza devono garantire apertura controllata, evacuazione e conteggio delle presenze durante i guasti. Nessun modello generativo comanda porte o determina restrizioni della libertà.

Spazi specifici e percorsi appropriati per donne, persone con disabilità e giovani adulti; tutela dei bambini con genitori detenuti attraverso le soluzioni previste dalla legge. Istituti minorili separati dagli adulti; i servizi per infraquattordicenni non diventano nuovi reparti penali.
Vittime protette, processi organizzati
05 / ALTRE MISURE CONCRETE

Vittime protette, processi organizzati

InterventoCome funziona
Referente per la vittimaInformazione sul procedimento, assistenza psicologica e legale, accompagnamento e comunicazioni di sicurezza nei casi previsti. Un unico punto di accesso senza duplicare i centri esistenti.
Violenza domestica e stalkingValutazione tempestiva del rischio, attuazione e verifica delle misure; sistemi elettronici solo con personale che risponda agli allarmi, procedure di guasto e piano di protezione.
Truffe digitali e anzianiCanale rapido tra polizia, banche e servizi per tentare il blocco delle operazioni, conservare prove e assistere la vittima, senza promettere rimborsi automatici.
Giustizia quotidianaCalendari realistici, notifiche affidabili, cancellerie rafforzate, interpreti e periti disponibili. Ridurre rinvii evitabili, preservando contraddittorio e tempi della difesa.
Criminalità organizzataIndagini patrimoniali, protezione di testimoni e denuncianti, gestione trasparente dei beni confiscati. Nessun finanziamento del piano basato su sequestri futuri ipotetici.
Prevenzione localePresidi e pattuglie secondo rischio documentato, illuminazione e recupero degli spazi; collaborazione con scuole e servizi, senza classificare persone per origine o fede.

Una giustizia digitale che resta umana

L’AI può aiutare trascrizione, ricerca documentale e gestione amministrativa, con verifica delle fonti, segreto professionale e minimizzazione dei dati. Decisioni motivate da persone; niente punteggi automatici di colpevolezza o pericolosità individuale. Accesso agli atti e strumenti di contestazione, registri di utilizzo, verifiche indipendenti e continuità anche senza rete.

Patrocinio e accesso alla difesa effettivi, tutela dell’innocente e rimedi per gli errori. Le indagini necessarie per verificare una legittima difesa non possono essere vietate: proporre raccolta tempestiva delle prove e decisioni senza inerzie, coordinando l’assistenza con quella già prevista dalla legge del 2019 [6].

Separare conflitti civili risolvibili consensualmente dai reati: mediazione e accordi non possono imporre alla vittima di violenza un incontro con l’autore. Valutare depenalizzazioni soltanto per illeciti minori selezionati, con sanzioni amministrative effettive e senza ridurre la tutela delle persone.

La vittima non deve affrontare da sola le conseguenze del reato.
Quanto costa rendere il piano operativo
06 / INVESTIMENTI E COSTI ANNUALI

Quanto costa rendere il piano operativo

Investimenti 2027–2031: ipotesi a prezzi 2026Miliardi €
120 istituti × 20 milioni: riqualificazione distinta dai posti sotto indicati2,40
4.000 posti recuperati × 100.000 €0,40
6.000 posti nuovi × 350.000 €2,10
Laboratori, sanità e attrezzature: dotazione separata dalle opere0,50
Sistemi esecutivi, continuità e sicurezza digitale0,30
Progettazione centrale, imprevisti e riserva1,80
TOTALE INVESTIMENTI7,50
Importi di programma, non preventivi ufficiali. Oneri non recuperabili inclusi. Separare i capitolati per evitare doppio conteggio; nuove costruzioni complesse, terreni e grandi bonifiche possono richiedere fondi ulteriori. Eliminare sovrapposizioni con programmi già finanziati prima dello stanziamento.
Personale e servizi che rendono effettiva la pena
06 BIS / ESERCIZIO E COPERTURE

Personale e servizi che rendono effettiva la pena

Il piano investe su operatori, salute, esecuzione esterna, vittime e prevenzione. Gli edifici diventano utilizzabili solo quando sono disponibili tutte le professionalità necessarie.

Esercizio aggiuntivo annuo a regimeMiliardi €
6.000 addetti penitenziari × 60.000 € costo datore0,360
3.000 addetti UEPE/educativi × 60.000 €0,180
3.000 addetti amministrativi giudiziari × 55.000 €0,165
Sanità, salute mentale e continuità delle cure0,300
Gestione posti, utenze, manutenzione e servizi non sanitari0,300
Prevenzione e percorsi minorili territoriali0,250
Servizi e assistenza alle vittime0,200
Formazione, lavoro e reinserimento0,150
Tecnologia, valutazione e coordinamento0,095
TOTALE ANNUO2,000

Le 12.000 posizioni sono un’ipotesi di fabbisogno aggiuntivo, non una misura delle vacanze attuali. Reclutamento e professionalità vanno dimensionati su turni e carichi. Le dotazioni di servizio non comprendono di nuovo il personale sopra contabilizzato. Il piano non finanzia un aumento generale degli organici di polizia territoriale o degli stipendi della magistratura.

Copertura proposta: stanziamenti statali pluriennali da individuare; cofinanziamenti solo se ammessi e accertati. Nessuna entrata da multe, confische o riduzione della recidiva è anticipata come copertura. Vincoli di bilancio e relazione tecnica restano necessari.
Tempi, controlli e impatto delle scelte penali
07 / ATTUAZIONE E VALUTAZIONE

Tempi, controlli e impatto delle scelte penali

Grafico con valori riportati nella didascalia adiacente.Scenario a prezzi 2026, miliardi €: 2027 1,4; 2028 2,3; 2029 3,0; 2030 3,4; 2031 3,4. Totale 13,5: 7,5 di investimenti e 6 di esercizio progressivo. Dal pieno regime restano 2 miliardi annui, oltre ai futuri investimenti.

Primo anno: censimento tecnico, posti realmente indisponibili, analisi delle condanne sospese, fabbisogni UEPE e sanitari; avvio cantieri urgenti e servizi pilota. Anni 2–3: assunzioni, recuperi e ampliamenti. Anni 4–5: completamento della prima fase e valutazione indipendente. Ministeri giustizia, salute e interno operano nelle rispettive competenze; relazione pubblica semestrale al Parlamento.

Profilo ipotizzato degli investimenti: 1; 1,5; 1,8; 1,8; 1,4 miliardi. Esercizio: 20%, 40%, 60%, 80%, 100% dei 2 miliardi a regime. I costi fissi possono anticipare questa progressione: verifica annuale prima dell’estensione.

La soglia della condizionale ha un costo da stimare

I dati sulle presenze in carcere non dicono quanti ingressi aggiuntivi deriverebbero dalla soglia a un anno o a sei mesi. Servono microdati anonimi su condanne definitive, durata, benefici, sostituzioni, recidiva e tempi. Il budget base non comprende una crescita ulteriore della detenzione causata da queste opzioni, né l’abbassamento dell’imputabilità a dieci anni.

Esempio puramente ipoteticoEffetto di capacità
10.000 persone in più ogni anno, durata media effettiva 6 mesiCirca 5.000 presenze medie aggiuntive a regime, se il flusso è stabile.
5.000 posti × 350.000 €1,75 miliardi di investimento se occorresse costruirli tutti.
5.000 × 365 giorni × 150 €/giorno273,75 milioni annui; costo unitario ipotetico complessivo, non dato DAP né costo marginale certificato.
Questa simulazione non prevede gli effetti di una specifica riforma. I 150 €/giorno includono ipoteticamente personale e servizi: non vanno sommati alle stesse voci già finanziate. Sensibilità degli investimenti base: ±25% sui 5,7 miliardi prima della riserva fissa di 1,8 dà 6,075–8,925 miliardi.

Misurare ciò che cambia

Pubblicare posti realmente aperti e dotati di personale, tempi di presa in carico e decisione, ritardi nelle notifiche, accesso alle cure, aggressioni, autolesionismo e reclami. Per vittime e minori: tempi dei servizi ed esiti, senza identificativi pubblici. Per la recidiva: definizione omogenea, osservazione a uno e tre anni e confronti corretti per profilo di rischio. Nessun premio legato al numero di condanne o alla durata delle pene.

Fonti e scelte politiche
APPENDICE / VERIFICABILITÀ

Fonti e scelte politiche

Versione 1.0 • 20 ottobre 2026. Dati osservati, ipotesi economiche e proposte normative sono distinti. Il documento è una base programmatica; le formulazioni legislative richiedono coordinamento completo e relazione tecnica.

[1] Garante dei detenuti del Lazio: dati DAP al 30 settembre 2026, presenze e affollamento effettivo. Consulta la fonte

[2] Senato della Repubblica, Costituzione, articolo 27. Consulta la fonte

[3] Normattiva, d.lgs. 150/2022: note di coordinamento sull’art. 163 c.p.; artt. 163–168 c.p. per il regime complessivo. Consulta la fonte

[4] Gazzetta Ufficiale, codice penale, art. 52, testo con modifica del 2019. Consulta la fonte

[5] Cassazione, Rassegna penale 2020, volume I, capitolo sulla legittima difesa domiciliare. Consulta la fonte

[6] Quirinale, lettera sulla promulgazione della legge sulla legittima difesa, 26 aprile 2019. Consulta la fonte

[7] Corte EDU, Convenzione europea dei diritti dell’uomo, artt. 2, 3, 5, 6 e 7. Consulta la fonte

[8] Codice penale, articoli 97–98: quadro dell’imputabilità minorile. Consulta la fonte

[10] Codice penale, articolo 98: capacità e trattamento dei minori tra quattordici e diciotto anni. Consulta la fonte

[9] Comitato ONU sui diritti dell’infanzia, Commento generale 24 (2019), paragrafi 21–22. Consulta la fonte

Gli indirizzi della proposta

Approvare il piano penitenziario e l’esecuzione tracciata; rafforzare controlli e obblighi della sospensione prima di tagli generalizzati. Conservare l’ipotesi a un anno per la valutazione di impatto, scartando la soglia generale a sei mesi. Scegliere la variante circoscritta sulla difesa e mantenere i quattordici anni come soglia penale, con interventi precoci effettivi.

Le fonti giuridiche e statistiche non certificano l’efficacia o i costi delle proposte. Le schede sugli artt. 97–98 sono riproduzioni editoriali del codice; le altre fonti elencate sono istituzionali.